Cambio di sesso all'anagrafe

Lug 24, 2015

Cambio di sesso all’anagrafe

Il cambio di sesso all’anagrafe, con la storica sentenza n° 15138/2015 della Corte di Cassazione si apre una breccia nella giurisprudenza di merito che ha dominato fino ad oggi. La modificazione degli atti anagrafici doveva avvenire o essere subordinata alla modificazione dei caratteri sessuali primari mediante il trattamento chirurgico degli organi genitali.

Sul transessualismo la più aggiornata concettualizzazione si richiama ad un paradigma complesso in base al quale l’interazione di fattori biologici, psicologici e sociali influenza la costruzione dell’identità di genere. La chirurgia in tale prospettiva non è la soluzione ma solo un eventuale ausilio per il benessere della persona.

Il transessuale, per la legge attuale, è messo davanti ad una scelta dolorosa: o completa la transizione sottoponendosi all’intervento chirurgico o non può accedere alle modifiche anagrafiche.

La sentenza della cassazione sostiene invece che il desiderio di eliminare l’incongruenza tra il corpo e la psiche e raggiungere un equilibrio psico-fisico può avvenire anche in mancanza di un intervento chirurgico.

Nella disforia di genere, le terapie ormonali e gli interventi sui caratteri sessuali secondari permettono al trans già di raggiungere una stabilità e fissare la propria identità di genere.

La modificazione dei caratteri sessuali primari quando non è frutto di una scelta personale, è uno strumento lesivo dell’integrità fisica e della dignità umana, perché comporta interventi dolorosi, invasivi, quindi non sempre le persone trans trovano una soluzione alla loro “incongruenza di genere” con l’operazione chirurgica.

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