Perizia nel diritto canonico

Set 7, 2014

Perizia nel diritto canonico

La perizia psicologica nel diritto canonico viene quasi esclusivamente richiesta per valutare la capacità matrimoniale.

La perizia psichiatrica è richiesta per accertare la presenza di eventuali cause psichiche presenti al momento della celebrazione del matrimonio, che possono determinare la nullità.

Il tribunale ecclesiastico può se tali cause vengono accertate, dichiararne la nullità. Il matrimonio è qualcosa di indissolubile che neanche la chiesa può sciogliere o annullare.

La richiesta di dichiarazione di annullamento del matrimonio si effettua dinanzi al Tribunale Ecclesiastico Regionale.

I motivi di nullità del matrimonio sono diversi, ma solo alcuni sono di interesse dello psichiatra o dello psicologo.

Al perito psichiatra o psicologo interessano solo il Can 1084 sull’impossibilità di ordine fisico o psichico di compiere l’atto sessuale, e il Can. 1095 sull’incapacità psichica di contrarre matrimonio.

Il Can. 1095 si esprime in relazione alla mancanza di sufficiente uso di ragione, al grave difetto di discrezione di giudizio riguardo al matrimonio e all’impossibilità di adempiere agli obblighi che conseguono al matrimonio per cause psichiche.

Tra i vari motivi che possono sciogliere il vincolo matrimoniale figura, nel diritto canonico, proprio l’impotentia erigendi, che consiste nel mancato raggiungimento di un erezione peniena sufficiente a praticare il coito.

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